La Corte Costituzionale, con la pronuncia in esame, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Il Tribunale ordinario di Firenze – in composizione monocratica – ha sollevato, con ordinanza datata 13/05/2024, questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, c.p. per essere questi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione «nella parte in cui non prevede che – quando la recidiva di cui all’art. 99 co. 1 c.p. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale – si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
Orbene, nel caso concreto, il giudice a quo era chiamato a giudicare una persona accusata dei reati previsti dagli artt. 612, secondo comma, c.p. in relazione all’art. 339 c.p. e all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 avendo, secondo la prospettazione accusatoria, “minacciato la vittima con l’uso di un coltello e di altro strumento atto a offendere portati, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione”.
Dalla disamina contenutistica dell’ordinanza di rimessione è emerso che le indagini espletate hanno permesso di accertare il primo reato e la sussistenza della contestata aggravante nonché della recidiva semplice dal momento che l’imputato era già stato condannato, con sentenze passate in giudicato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (nell’anno 2015) e per il delitto di ricettazione (nell’anno 2017).
Secondo il giudice rimettente, inoltre, non sarebbe possibile – nel caso di specie – applicare le circostanze attenuanti generiche stante la mancata incensuratezza dell’imputato, l’assenza di segni di ravvedimento e il mancato risarcimento del danno in favore della persona offesa.
Ciò posto, secondo il Tribunale di Firenze, sarebbe quindi necessario, ai fini della dosimetria della pena, “prima applicare la circostanza aggravante autonoma di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. e poi infliggere l’aumento di un terzo per la recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen.”.
Il giudice a quo, nel corpo dell’ordinanza di rimessione, solleva numerose perplessità in relazione alla legittimità costituzionale della predetta norma dal momento che – quando la recidiva c.d. “semplice” concorre unitamente a una circostanza aggravante a effetto comune o con una circostanza aggravante a effetto speciale o autonoma – il decidente non può applicare il criterio di cui all’art. 63, quarto comma, c.p. il quale prevede che “in caso di concorso tra circostanze a effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena stabilita per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo”.
L’attuale disciplina normativa obbliga il giudicante a dover necessariamente applicare l’aumento di pena nella misura di un terzo (stabilito per la recidiva semplice). Tale obbligo, paradossalmente, non sussiste nel caso in cui fosse contestata all’imputato una delle forme qualificate di recidiva.
Una situazione siffatta avrebbe effetti nefasti dal momento che l’imputato percepirebbe la pena come ingiusta senza comprenderne la funzione rieducativa.
Inoltre, secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole la previsione normativa (art. 99, primo comma, c.p.) secondo cui l’aumento di pena da applicare è “di un terzo” e non invece “fino a un terzo” (come stabilito dalla norma contenuta nell’art. 64, primo comma, c.p.).
In tale contesto, non può reputarsi risolutivo il fatto secondo cui “la recidiva semplice è pur sempre facoltativa e quindi il giudice potrebbe astenersi dall’applicarla” dal momento che il giudice, verificata la reiterazione dell’illecito quale indice rilevatore della riprorevolezza della condotta e della pericolosità del reo, deve procedere necessariamente all’aumento di pena ex art. 99 c.p..
Al contempo, l’eventuale e possibile bilanciamento operabile attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante non sarebbe in alcun modo risolutivo.
Da ultimo, il giudice a quo, nel corpo dell’ordinanza di rimessione sottolinea come una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione in questione contrasterebbe inequivocabilmente con il tenore letterale della medesima nella parte in cui prevede che «l’aumento o la diminuzione per le circostanze ad effetto comune operi sulla pena stabilita per la circostanza autonoma o ad effetto speciale, senza prevedere che l’aumento ulteriore sia facoltativo o che possa essere in misura discrezionale fino ad un terzo».
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato (che obietta al contenuto della predetta ordinanza), le questioni sono inammissibili “per erroneità del presupposto interpretativo in ordine alla ritenuta rilevanza, assumendo il giudice a quo che egli «è tenuto ad applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva semplice», nel mentre la giurisprudenza di legittimità sostiene che «il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si proceda» ”.
La manifesta infondatezza della questione afferente la lamentata violazione dell’art. 3 Cost. si fonderebbe, difatti, su una errata sovrapposizione – da parte del giudice a quo – della disciplina della dosimetria della pena globalmente considerata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, a sua volta, eccepito l’inammissibilità delle questioni dal momento che il ragionamento del giudice rimettente sarebbe il frutto di un presupposto errato secondo il quale egli (ossia il giudice) sarebbe obbligato ad applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva semplice. Difatti, tale scelta applicativa sarebbe facoltativa e non obbligatoria.
Ciò posto, il Giudice delle Leggi ha condiviso la tesi del rimettente non accogliendo, invece, le argomentazioni sostenute tanto dall’Avvocatura Generale dello Stato quanto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In tal senso devesi rilevare che, secondo la Corte Costituzionale, la tesi del giudice a quo è assolutamente plausibile considerato che “egli motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l’applicazione nei confronti dell’imputato dell’aggravante di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento a suo carico dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.”. Non è, al contempo, ravvisabile la assoluta carenza di motivazione invocata dall’Avvocatura Generale dello Stato dal momento che “il rimettente ha, infatti, ricordato come, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di proporzione della pena rispetto alla gravità del reato contestato, derivante dalla applicazione di un criterio di determinazione irragionevole, possa ingenerare nel destinatario della pena la percezione della sua ingiustizia e, proprio per questo, della sua inidoneità al perseguimento della finalità rieducativa”.
Inoltre, secondo la Corte, il giudice a quo ha adeguatamente illustrato i motivi secondo i quali non sia possibile procedere a una interpretazione conforme a Costituzione stante il tenore letterale della disposizione in esame la quale prevede testualmente che “l’aumento per le aggravanti a effetto comune operi sulla pena stabilita per la circostanza autonoma o a effetto speciale, senza consentire che l’aumento ulteriore sia facoltativo o applicato in misura discrezionale fino ad un terzo”.
Il Giudice delle Leggi, dopo aver proceduto a un excursus storico-normativo e giurisprudenziale in relazione alle disposizioni di legge concernenti il caso di specie, ha meglio esplicitato le ragioni secondo cui le questioni sollevate dal giudice rimettente – all’interno del corpo dell’ordinanza di rimessione – debbano reputarsi fondate.
In tal senso, devesi rilevare che la Corte Costituzionale ha sottolineato che “l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato (ex multis, sentenze n. 46 del 2024, n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), non equivale ad arbitrio”.
Il dato superiormente esposto assume fondamentale rilievo dal momento che l’applicazione della recidiva, pur non essendo obbligatoria, è giustificata nel caso in cui il nuovo delitto commesso da un soggetto, già condannato per precedenti delitti non colposi, sia sintomatico di una forte propensione criminale dell’autore del fatto e di un maggior grado di colpevolezza considerata l’inclinazione alla violazione della legge penale da parte del reo.
La predetta inclinazione a delinquere non è valutabile sulla scorta della sola presenza delle precedenti condanne considerato che la recidiva può essere esclusa quando il nuovo delitto sia stato commesso “dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse” (cfr. sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 185 del 2015, n. 183 del 2011 e n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008).
In tal senso, particolarmente interessante è quanto stabilito dalla Corte con sentenza n. 185 del 2015 – che ha ridefinito i parametri applicativi della recidiva a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005 – secondo cui “nei casi contemplati dai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. l’aumento di pena può essere disposto soltanto riscontrando la concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”.
E’ evidente che le disposizioni in esame e soprattutto quelle incidenti sulla libertà personale dei cittadini sono suscettibili di un chirurgico controllo della Corte quando le stesse si presentino come irragionevoli o in contrasto con il principio di proporzionalità.
Di conseguenza, applicare obbligatoriamente un aumento di un terzo, come previsto per la recidiva semplice, sulla pena stabilita per l’aggravante a effetto speciale è irragionevole ove si consideri che il predetto aumento è “facoltativo […] ove con la prima [aggravante] concorra una ipotesi di recidiva aggravata”.
Una situazione siffatta “contrasta con il canone di ragionevolezza che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto” (cfr. sentenze n. 217 e n. 94 del 2023, n. 185 e n. 55 del 2021, n. 73 del 2020).
Difatti, in caso di concorso, le forme di recidiva qualificabili come circostanze a effetto speciale “usufruiscono” del “doppio favor della sola applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave e della facoltà dell’aumento affidata al giudice”.
È evidente come sia irragionevole e contra Costitutionem sostenere la tesi secondo cui – una volta che il giudice abbia valutato la rilevanza dei precedenti penali quale elemento sintomatico di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo – “in caso di concorso della meno grave recidiva semplice con una circostanza autonoma o a effetto speciale, debba trovare applicazione automatica e obbligatoria l’aumento di un terzo (e non fino a un terzo)”.
Sostenere una argomentazione di tale tenore significherebbe avvalorare un criterio di determinazione della pena (censurato dalla Corte Costituzionale) in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.
L’applicazione di una pena, sulla base di un criterio evidentemente irragionevole, può essere unicamente percepita come ingiusta e non può garantire l’assolvimento della funzione rieducativa della medesima.
Sulla scorta delle superiori considerazioni è, stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
Corte Cost., 27 maggio 2025, sentenza n. 74
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