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L’acquisizione di uno screenshot di messaggi Whatsapp forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati.

A cura di Rocco Guttà (componente del Direttivo della Camera di Locri e del comitato di redazione)

L’importanza della sentenza in commento è determinata dall’affermazione di alcuni principi in materia di reati contro la libertà morale e individuale nonché della protezione della sfera di intimità e della privacy. Si tratta di principi che riguardano direttamente il reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., cosiddetto “revenge porn”, che a parere della Suprema corte è integrato anche nelle ipotesi in cui la persona offesa non sia riconoscibile dalle parti intime oggetto di illecita diffusione, né da ulteriori elementi; e principi che riguardano la possibilità di sequestrare senza il decreto del pubblico ministero le comunicazioni- screenshot- che ormai siano nei dispositivi dei soggetti interessati.

La sentenza.

Il difensore dell’imputato ricorreva davanti alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’articolo 612 ter c.p.: l’imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l’aveva inoltrata alla vittima, l’immagine delle parti intime di quest’ultima che, poi, l’aveva prodotta agli inquirenti come prova del “revenge porn” a suo danno.

Tra i motivi di ricorso, quelli che qui interessano erano relativi alla violazione dell’art. 612-ter, commi primo e secondo, cod. pen., nonché degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poiché dal messaggio inviato al D. non si potrebbe desumere che l’immagine, pur sessualmente esplicita, ritraeva la persona offesa, come era stato irragionevolmente ritenuto dai giudici di merito in virtù dell’invio di tale immagine nel contesto di una conversazione prolungata con l’amico; altro motivo riguardava il sequestro di uno  screenschot ritraente, anche,  le parti intime oggetto di illecita diffusione, che sarebbe avvenuto in violazione delle norme procedurali ovvero in assenza del decreto di sequestro.

La suprema Corte, che ha rigettato il ricorso, quanto alla doglianza relativa alla mancata riconoscibilità nelle immagini della persona le cui parti intime erano ritratte, precisa che  il delitto di cui all’art. 612-ter cod. pen., c.d. di revenge porn, è integrato anche nell’ipotesi in cui la persona offesa non sia riconoscibile dalle parti intime oggetto di illecita diffusione né da ulteriori elementi. La norma incriminatrice, afferma la Corte Suprema, tutela, infatti, le vittime dalla diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che avvenga senza il consenso delle persone rappresentate, e non richiede anche che esse siano riconoscibili. Invero, continua la Suprema Corte,  il delitto in esame è collocato nell’ambito di quelli posti a tutela della libertà morale individuale ed è diretto alla protezione della sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un’ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale, che deve ricevere una protezione assoluta, ossia che prescinda dalla concreta riconoscibilità da parte dei destinatari del video o delle immagini a contenuto sessualmente esplicito.  della persona le cui parti intime siano rappresentate perché, anche ove ciò non avvenga, si realizza la violazione del bene protetto.

Quanto invece al secondo motivo che qui interessa ovvero quello inerente la possibilità di sequestro dello screesschot – fotografia istantanea dello schermo riproducente parole o immagini-  anche in assenza del decreto del pubblico ministero, la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare che le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen.,- sequestro di corrispondenza- riguardano il solo sequestro della corrispondenza “in itinere” e non già le comunicazioni che ormai siano sui dispositivi dei soggetti interessati, posto che, l’art. 254 cod. proc. pen. regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operato presso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni: dunque, il sequestro di corrispondenza in itinere, che interrompe il flusso comunicativo” e quindi non riguarda l’ipotesi in cui il sequestro è operato allorquando le comunicazioni ormai siano nei dispositivi dei soggetti interessati, ipotesi nella quale per il sequestro non è necessario il decreto del pubblico ministero.

 

Cass. pen., sez. V, dep. 28 febbraio 2025, n. 11743

 

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