“I tabulati acquisiti senza la previa autorizzazione del giudice o senza la successiva convalida sono inutilizzabili, per come espressamente sancito dallo stesso articolo 132 al comma 3-quater secondo cui «I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati». La perentorietà del divieto così sancito determina l’inutilizzabilità assoluta o patologica dei dati dei traffici telefonici acquisiti senza un provvedimento di autorizzazione o di convalida del giudice, in violazione dell’art. 132, commi 3 e 3-bis, decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato un soggetto siccome accusato dei reati previsti rispettivamente dalle norme contenute negli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 56 – 629 c.p..
L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso il contenuto del pronunciamento reso dalla Corte territoriale.
La Sesta sezione, investita del gravame, lo accoglieva sulla base delle argomentazioni giuridiche di seguito indicate.
Il ricorrente, con il primo motivo di doglianza, ha denunciato violazione di legge e, nello specifico, della norma contenuta nell’art. 132 decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 nonché vizio di motivazione dell’impugnato provvedimento per avvenuto travisamento della prova.
Nel caso di specie, la prova indiziaria – posta a base dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato – si sarebbe fondata sul contenuto dei dati derivanti dal traffico telefonico e telematico nonché da quanto estrapolato dalle conversazioni telematiche. Il ricorrente ha, pertanto, eccepito la inutilizzabilità dei tabulati telefonici e dei dati della geolocalizzazione poiché acquisiti tramite il solo decreto del pubblico ministero e in assenza del previo decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari.
Ciò posto, in sede di appello era già stata eccepita la predetta inutilizzabilità alla luce del dettato normativo di cui all’art. 132, commi 3 e 3-bis, decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
La Corte territoriale aveva disatteso la tesi difensiva affermando che “l’art. 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 è disposizione processuale, informata al principio del tempus regit actum e, in quanto tale, inapplicabile ai procedimenti pendenti già prima della sua entrata in vigore”. Pertanto, la pendenza del procedimento in un periodo antecedente all’entrata in vigore della norma suindicata avrebbe determinato l’inapplicabilità della sanzione.
Il ragionamento dei giudici di secondo grado, ad avviso del ricorrente, sarebbe errato dal momento che le modifiche al decreto legislativo n. 196 del 30 giungo 2003 (e, nello specifico, alla norma contenuta nell’art. 132) sono entrate in vigore il 30 settembre 2021.
La nuova formulazione del predetto articolo è, di conseguenza, applicabile a tutti i procedimenti la cui pendenza ha inizio a far data dal 30 settembre 2021.
Orbene, la pendenza del procedimento è evincibile dalla disamina della data di iscrizione del reato nel registro ex art. 335 c.p.p..
Di conseguenza, il ricorrente, al fine di sostenere la propria tesi e la fallacia di quella giudiziale, ha dimostrato che il procedimento penale in questione è stato iscritto in data 30 settembre 2021 allegando al ricorso la relativa nota d’iscrizione.
È evidente che la coincidenza temporale tra la data di iscrizione del procedimento penale e quella di entrata in vigore delle modifiche al suindicato decreto avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a conclusioni totalmente differenti.
Pertanto, la Sesta sezione – avallando la censura del ricorrente – ha dichiarato inutilizzabile il contenuto dei dati promananti dal traffico telefonico poiché “illegittimamente acquisiti dal pubblico ministero senza la previa autorizzazione o la successiva convalida del giudice competente”.
Ciò posto, è stato ulteriormente evidenziato (a mezzo dell’atto di gravame) come il contenuto dei tabulati telefonici fosse l’unico elemento di riscontro rispetto al propalato accusatorio di un soggetto (a sua volta imputato in procedimento collegato) in relazione ai reati contestati all’imputato.
Tali dichiarazioni sono state considerate un punto cardine per cristallizzare la penale responsabilità dell’imputato nonostante le stesse fossero state riscontrate tramite l’utilizzo di elementi estrinseci inutilizzabili.
La Suprema Corte ha condiviso, con riferimento a tale punto, l’argomentazione difensiva evidenziando come “nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata” (cfr. Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01; Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007 – 01).
Orbene, nel caso di specie, il presente procedimento nasce dalle accuse mosse da un soggetto nei confronti dell’imputato il quale confessava l’avvenuta ricezione da parte di quest’ultimo di 625 grammi di marijuana, il mancato pagamento della sostanza in favore dell’accusato e la minaccia di morte subita dal venditore stante la mancata corresponsione del prezzo pattuito.
Il contenuto di tali dichiarazioni ha permesso all’organo inquirente di elevare – nei confronti dell’imputato e del suo accusatore – tre differenti capi di accusa ossia:
- l’illegale cessione della sostanza stupefacente accompagnata dalla richiesta di un corrispettivo in denaro (accusa elevata a carico dell’odierno ricorrente);
- la detenzione della sostanza stupefacente (capo di accusa elevato a carico dell’acquirente- accusatore);
- la tentata estorsione del cedente nei confronti del cessionario al fine di recuperare il prezzo pattuito tra le parti per l’operazione di compravendita della sostanza (accusa elevata nei confronti dell’odierno ricorrente).
Ciò posto, è evidente che i reati contestati ad ambedue i soggetti presentino un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (i reati in materia di stupefacenti sono stati contestati come commessi l’uno in occasione dell’altro e il reato di estorsione tentata è stato contestato come commesso per conseguire il profitto della predetta negoziazione illecita).
In tale contesto assume fondamentale rilievo quanto stabilito dalle Sezioni Unite che hanno enucleato il principio di diritto secondo cui “le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192, comma 4, cod. proc. pen., sono quelle rese da imputato di un reato che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l’accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull’accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento” (cfr. Sez. U., n. 1048 del 06/12/1991, dep. 1992, Scala, Rv. 189181 – 01).
Di conseguenza, la qualifica assunta dall’accusatore ossia quella di imputato per un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. ha delle rilevanti conseguenze in ordine alle regole di giudizio da dover applicare. Difatti, le dichiarazioni rese dal propalante – ai fini del perfezionamento della prova – devono trovare conferma in un riscontro estrinseco.
Orbene, nel caso di specie, il “baluardo” su cui si è fondato il riscontro estrinseco era costituito dal contenuto dei tabulati telefonici.
E’ evidente che la rilevata inutilizzabilità dei tabulati telefonici ha reso le dichiarazioni dell’accusatore totalmente prive di riscontro.
Inoltre, la Sesta sezione ha rilevato come dalla disamina contenutistica dell’impugnata sentenza è possibile evincere come i dati dei traffici telefonici abbiano assunto valenza centrale e dirimente nel giudizio di responsabilità a carico dell’imputato.
L’assenza di ulteriori elementi utili a riscontrare il propalato accusatorio ha indotto la Suprema Corte a disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste dal momento che “la prova si è formata sulla base dei tabulati telefonici acquisiti in violazione dell’art. 132, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003” e che “non emergono [dalla disamina contenutistica della c.d. “doppia conforme”] elementi utili a formare la prova secondo la regola di giudizio stabilita dall’art. 192, comma 4, cod. proc. pen.”.
Cass. pen., sez. II, ud. 15 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18840
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