3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

In tema di misure di prevenzione antimafia, nel caso in cui nel giudizio di legittimità sia riqualificata in termini di appello l’impugnazione avverso il decreto dispositivo della confisca di prevenzione qualificata dalla Corte di appello come incidente di esecuzione, non trova applicazione la normativa riguardante il giudizio di rinvio, prevista dal combinato disposto degli artt. 27, comma 6-bis e 10, commi 2-bis e 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce una nuova decorrenza del termine di efficacia della misura di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. cit., ma, ove questo risulti decorso, si verifica la perdita di efficacia della stessa.

A cura di Giuseppe Calderazzo, penalista (vice-presidente della Camera Penale di Locri).

  1. Nell’ambito di un procedimento di prevenzione era stata disposta nei confronti del proposto la confisca di una ingente somma di denaro destinata all’acquisto di sostanza stupefacente. La confisca, confermata dalla Corte territoriale, divenne definitiva a seguito di inammissibilità del suo ricorso (e di quello di taluni dei terzi interessati fra i quali non figurava l’odierno ricorrente), a seguito di sentenza del 4 marzo 2020 della Corte di Cassazione.

1.1 Con i motivi di ricorso, per quanto qui di specifico interesse, la difesa del terzo interessato ha sostenuto la violazione di legge in relazione all’articolo 27, commi 2 e 6, dlgs. n. 159 del 2011 perché la Corte di appello ha erroneamente respinto la richiesta di dichiarare inefficace la confisca per decorrenza del termine di un anno e sei mesi, interamente decorso tra il 6 dicembre 2020, data di proposizione dell’appello dell’odierno ricorrente, e la decisione. Sostiene il ricorrente che il provvedimento adottato dalla Corte di appello è illegittimo e che non può condividersi la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale, per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023 (depositata il 29 maggio 2023) con la quale il ricorso è stato riqualificato in appello, il termine di efficacia sarebbe decorso solo a partire dalla data in cui gli atti erano pervenuti presso la cancelleria, sicché il decreto impugnato è intervenuto nel termine di un anno e mesi sei e, quindi, tempestivamente.

  1. Il ricorso, quanto a questo primo motivo, è fondato e, conseguentemente, il decreto annullato senza rinvio.

2.1 L’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di impugnazione di appello instaurato avverso il decreto di confisca emesso all’esito del giudizio di primo grado, stabilendo che tale provvedimento perde efficacia se la Corte d’appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Tale termine, inoltre, in forza dell’espresso richiamo all’art. 24, comma 2, d.lgs. cit., può, in caso di indagini complesse, essere prorogato con decreto motivato “per periodi di sei mesi e per non più di due volte”. Tale disposizione precisa, inoltre, che ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previsti dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. La giurisprudenza di legittimità si è più volte occupata del profilo disciplinato dall’art. 27 del dlgs n. 159/11 e i temi controversi hanno riguardato, essenzialmente, la individuazione del termine di inefficacia, se, dunque, individuabile alla data di pronuncia del decreto ovvero al suo deposito, e le conseguenze della inefficacia a seguito dell’annullamento, con o senza rinvio, del decreto della Corte di appello dopo il ricorso per cassazione. In particolare si è sostenuto che il termine di un anno e sei mesi, decorrente dal deposito dell’atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312) e che, in caso di annullamento, con o senza rinvio, del decreto della Corte di appello, il termine di un anno e sei mesi decorre nuovamente dalla data del deposito della sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, dep. 2018, Pomilio, Rv. 272231; Sez. 1, n. 19357 del 19/03/2019, Aprile, Rv. 275810).

2.2 Il caso in esame presenta aspetti del tutto peculiari rispetto alle questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità. Va, infatti, rilevato che il ricorrente, in qualità di terzo interessato, aveva partecipato al procedimento di primo grado e, rispetto alla data di notifica del decreto di confisca della somma in sequestro, aveva proposto tempestivamente appello (con ricorso del 6 dicembre 2020), impugnazione che, in presenza della intervenuta irrevocabilità (alla data del 22 settembre 2020) del decreto di confisca a carico del proposto, era stata qualificata dalla Corte di appello come incidente di esecuzione e trasmessa al Tribunale che aveva respinto la richiesta, qualificata come richiesta di revoca della confisca. Tale ultimo decreto era stato impugnato dal terzo interessato con ricorso per cassazione e la Corte, con l’ordinanza sopra citata, aveva, invece, riqualificato come appello l’originaria impugnazione del terzo interessato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per la decisione oggetto dell’odierna impugnazione. La Corte di appello ha respinto l’eccezione difensiva di perdita di efficacia della confisca perché, a suo dire, il termine di un anno e sei mesi di cui all’art. 27, comma 6, d. lgs. n. 159 cit. non era decorso, né con riferimento alla data in cui la Corte di appello aveva qualificato il ricorso in appello come incidente di esecuzione (con decreto del 22 ottobre 2021), né con riferimento all’ulteriore corso della procedura, instaurata a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione, non potendosi computare nel calcolo né la precedente fase di appello, tra la proposizione del ricorso in appello (6 dicembre 2020) e il decreto del 22 ottobre 2021, né il successivo periodo intermedio fino alla decisione della Corte di Cassazione.

  1. Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale sono erronee sotto più profili.

3.1 È erronea l’affermazione che la decisione in appello è tempestivamente intervenuta per effetto del decreto del 22 ottobre 2021, con il quale il ricorso proposto dal terzo interessato, qualificato come incidente di esecuzione, era stato trasmesso al Tribunale. L’esattezza di tale conclusione è smentita dall’ordinanza del 6 aprile 2023 della Corte di Cassazione con la quale è stata disposta la riqualificazione dell’originario ricorso del terzo interessato (quello del 22 ottobre 2021) come ricorso in appello censurando il provvedimento della Corte di appello (e del Tribunale) che avevano, invece, qualificato la proposta impugnazione come incidente di esecuzione. Tale conclusione corrisponde al sistema delineato dalla giurisprudenza che solo a favore di chi non fosse stato chiamato a prendere parte al procedimento di prevenzione e, comunque, non vi avesse preso parte, ne ammetteva la legittimazione a far valere l’inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956), con una previsione generalizzata, rimasta ferma anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 del dlgs. n. 159 del 2011, che aveva previsto la citazione, a cura del Tribunale, “dei terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati”. La statuizione recata dall’ordinanza del 6 aprile 2023 della Corte di Cassazione è vincolante non solo ai fini della qualificazione come ricorso in appello dell’impugnazione proposta dal terzo interessato ma, soprattutto, è rilevante per stabilire se, per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione, si sarebbe verificata una nuova decorrenza del termine di cui all’art. 27 comma 6 dlgs.n.159 cit., in analogia a quanto si verifica in caso di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione del decreto adottato in appello, secondo la tesi sostenuta dalla Corte di appello nel decreto impugnato.

3.2. Anche sotto questo profilo le conclusioni della Corte territoriale sono erronee.

3.2.1 La ratio delle sentenze richiamate nel decreto impugnato che prevedono la “nuova” decorrenza del termine è affatto formale, ma correlata alla fondamentale circostanza che l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza di appello non elimina la confisca ove disposta, ma solo la sua conferma, per un vizio del provvedimento decisorio della Corte di appello che, tuttavia, è intervenuto nei termini: la Corte di appello si è, dunque, pronunciata ma, per un vizio del procedimento o della stessa decisione, questa deve essere riesaminata. Nel caso in esame, l’ordinanza del 6 aprile 2023 della Corte di Cassazione non è intervenuta, annullandola, sulla statuizione adottata dal giudice dell’esecuzione o sulla decisione che aveva riguardato il decreto di primo grado, ma si è risolta nella mera (ri)qualificazione giuridica dell’atto di impugnazione tempestivamente proposto da terzo interessato, perché impropriamente qualificato come incidente di esecuzione: l’ordinanza del 6 aprile 2023 non ha avuto ad oggetto il “merito” delle questioni proposte dal terzo interessato, risolvendosi – al pari del decreto della Corte di appello del 22 ottobre 2021 – in un mero atto di impulso processuale.

E del resto è noto che attraverso la disposizione di cui all’art. 27, comma 6, dlgs. n. 159 cit. (ma si tratta di affermazione che rileva, mutati i termini di riferimento alla decisione del Tribunale, rispetto al decreto di sequestro) il legislatore ha introdotto una omogenea limitazione temporale dei due gradi del giudizio di merito nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ciascuno dei quali non potrà superare il termine massimo di un anno e sei mesi (ovvero quello più ampio in caso di ricorso ai meccanismi di proroga, che nel caso non sussistono). Nella relazione illustrativa di commento al codice delle leggi antimafia si afferma che “La previsione di un termine di perenzione della misura patrimoniale si giustifica, da un lato, con il principio della ragionevole durata del procedimento ablativo, il cui svolgimento non può patire rischi di incertezze o di imprevedibili allungamenti delle relative scansioni temporali in danno dei soggetti i cui diritti sono limitati, e, dall’altro, proprio nella prospettiva di garantire il quadro degli interessi legati all’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere limitati, rispettivamente, solo in ragione della funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 5, 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem.”.

Da questo angolo di visuale è pacifica nella giurisprudenza di legittimità l’applicazione del termine di decorrenza di efficacia della confisca anche a favore del terzo interessato che rivendichi la proprietà del bene confiscato (cfr. Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024, Graviano, Rv. 286059; Sez. 5, n. 20124 del 17/01/2024, Leone; Sez. 6, n. 21523, cit., non massimate sul punto). In tal evenienza – in quanto soggetto interessato diverso dal proposto al quale la decisione sulla confisca arreca in modo diretto ed immediato un pregiudizio giuridicamente apprezzabile – il giudizio di impugnazione che si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario dei beni che aveva partecipato al giudizio di primo grado e abbia proposto ricorso in appello, non può ritenersi che abbia comportato una “pronuncia” nei suoi confronti quando siano stati adottati meri atti di impulso processuale, quale quello che abbia qualificato l’atto di impugnazione: decisione che non può ritenersi equipollente al decreto motivato che conclude la fase del ricorso in appello.

Né rileva la decisione, anche irrevocabile, intervenuta su ricorso del proposto, stante l’autonomia della posizione del terzo interessato che rivendichi la proprietà dei beni sequestrati o la sua esclusiva titolarità e, quindi, la riconducibilità della sua azione alla tutela di un interesse proprio, in contrasto con la riconducibilità al proposto del bene oggetto di confisca. E sebbene non è disciplinata la fase del giudizio di rinvio a seguito del giudizio di legittimità (che è regolato a propria volta da termini di carattere ordinatorio), ciò non esclude che, ai fini della tempestività della pronuncia rispetto al terzo interessato che abbia proposto appello, debba tenersi conto della natura cogente della previsione del termine di efficacia della confisca, prevista dalla disposizione di cui all‘art. 26 dlgs. n. 159 cit. correlata al fattore tempo e regolata da principi di adeguatezza e proporzionalità “al fine di evitare un’esagerata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata”.

La “rinnovazione” del termine per la decisione da parte del giudice di appello è coerente con tale impostazione e con la natura della sentenza di annullamento, con o senza rinvio, della Corte di Cassazione che, detto in estrema sintesi, non travolge il provvedimento di confisca, ma soltanto la sua conferma.

3.3 Sotto altro aspetto deve rilevarsi che la disciplina positiva “tipizza” la decisione del giudice di appello, che deve intervenire con decreto motivato, provvedimento al quale è collegato il termine di efficacia di un anno e sei mesi dalla data di deposito del ricorso in appello previsto dall’art. 10, dlgs. n. 159 cit., decisione che non può avere il suo equipollente in un qualsiasi provvedimento di natura ordinatoria o meramente processuale adottato dalla Corte di appello che non sia tra quelli che disciplinano la sospensione del procedimento, in forza del rinvio dell’art. 26, comma 6, all’art. 24, comma 2, dlgs. n. 159 cit.

Ne consegue che la disciplina del termine di efficacia in relazione alla “rinnovazione” del giudizio, in materia di annullamento, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché vi ostano, a monte, la natura del provvedimento del 22 ottobre 2021 di mera riqualificazione dell’impugnazione della Corte territoriale e la natura della statuizione adottata dalla Corte di Cassazione, con la più volte richiamata ordinanza del 6 aprile 2023, che non equivale ad un provvedimento di annullamento, risolvendosi la interpretazione contraria in un’applicazione analogica, destinata ad incidere in malam partem sulla posizione del terzo interessato. Del resto risulta evidente che, nel caso in esame, non si è in presenza di un ulteriore giudizio di secondo grado che abbia comportato la rinnovazione della fase volta alla verifica della fondatezza del decreto di primo grado, ma nel mero esame dei motivi di ricorso in appello proposti dal terzo interessato.

 

Cass. Sez. VI del 28 aprile 2025 n.25204 (deposito del 09 luglio 2025)

potrebbero interessarti…

il blog della camera penale di locri

Gli approfondimenti…

Misure di prevenzione

separazione delle carriere

Indagini e Investigazioni scientifiche

separazione delle carriere

Diritto penale militare

separazione delle carriere

E-learning

separazione delle carriere

Comunicati

separazione delle carriere

Eventi

eventi della camera penale di locri

Iniziative

separazione delle carriere

Moduli

separazione delle carriere

La nostra Storia

separazione delle carriere

News dalle Sezioni Unite

…entra

news dalle sezioni unite

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui