Quando la violazione delle regole a presidio della genuinità del dato investigativo ne compromette l’affidabilità.
La Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta in tema di affidabilità della prova genetica e del necessario rispetto delle regole di metodo a garanzia della raccolta, analisi e conservazione (chain of custody).
A cura di:
- dott.ssa Gaia Gervasi (European Forensic Institute (Malta)
- Avv. Giuseppe Gervasi (Avvocato del foro di Locri)
La decisione della Corte di legittimità potrebbe apparire pleonastica dopo quanto enunciato dai supremi giudici nel ben più noto caso Meredith Kercher.
Quel procedimento penale, dal forte impatto mediatico, rappresentò l’occasione per i giudici di piazza Cavour per ribadire come il rispetto dei protocolli, anche internazionali, di repertazione, di custodia e analisi del reperto, rappresentino passaggi obbligati sulla via dell’accertamento genetico.
La Cassazione del 2015 ha posto l’accento sul “metodo”, elevandolo a presidio di garanzia di affidabilità del dato investigativo a prescindere dall’effettiva contaminazione del campione.
Per i giudici di legittimità, il rischio contaminazione è una diretta conseguenza della mancanza di metodo comunemente accettato, tale da rendere il dato inaffidabile poichè l’indagine genetica ha valore di prova se ha i caratteri della certezza, ovvero se le attività di repertazione, conservazione e analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate nei protocolli scientifici in materia.
La sentenza del 2015 ha il pregio di far rivivere, anche in tema di prova scientifica, i principi costituzionali dell’onere della prova e dell’oltre ogni ragionevole dubbio, spettando all’accusa di fornire la prova che il risultato è stato ottenuto mediante un procedimento che garantisca la genuinità del reperto, dalla raccolta alla conservazione, passando per l’analisi. Cosicché, laddove difetti la prova dell’effettivo rispetto delle cautele tese a impedirne l’alterazione, non è necessario provare anche l’origine specifica della contaminazione.
Si apprezza il notevole sforzo di quella sentenza, che si è spinta fino al punto di negare la capacità probante, o anche solo indiziante, del dato scientifico non raccolto nel rispetto dei protocolli di riferimento.
Forte è stata la speranza che la decisione del 2015 fosse la premessa per una applicazione più ampia e generalizzata dei condivisibili principi in essa espressi, in tutti i casi in cui il mancato rispetto delle linee guida rappresenti un serio pericolo di contaminazione del dato tecnico-scientifico oggetto di verifica.
Al contrario, non sono mancate decisioni di legittimità di segno contrario rispetto principi fondanti la decisione sul caso Meredith Kercher. Un cenno merita la sesta sezione penale, sentenza n. 15140 del 24/2/2022, che segna un notevole discostamento dall’impostazione offerta dal caso Knox.
Per la sesta sezione penale del 2022, in tema di indagini genetiche l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e verifica del DNA, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio, ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità.
In altre parole, è stato riassegnato al giudice quel ruolo di peritus peritorum, a suo tempo ridimesionato dalla sentenza Knox, capace di decidere caso per caso se la contaminazione è stata effettiva oppure semplicemente potenziale, invertendo nuovamente, e pericolosamente, l’onere della prova a carico dell’imputato o della parte interessata di dimostrare la concreta contaminazione del dato tecnico.
Due diverse impostazioni che appaiono superate, si spera, da una recente decisione del 2024 n. 27813 e dalla recentissima decisione n. 26031 del 2025.
La Cassazione offre continuità al principio espresso dalla sentenza sul caso Meredith Kercher, per ragioni di ordine generale, dovendo nel processo penale trovare ingresso solo la prova scientifica verificata secondo una metodologia approvata dalla comunità scientifica di riferimento, e per ragioni pratiche, perchè il mancato rispetto dei protocolli di assunzione della prova scientifica incide inevitabilmente sui risultati a cui la stessa perviene.
Di particolare interesse è la recentissima decisione del 2025 che, oltre a richiamare espressamente quanto statuito nel 2015 dalla Cassazione sul caso Knox, si spinge fino a invocare la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 10/02/1992, che ha auspicato a livello internazionale l’adozione di procedure uniformi e affidabili quanto agli esiti degli accertamenti genetici, tanto da promuovere la nascita dell’ENFSI (European Network of Forensic Science Institute), che annovera tra le sue articolazioni un gruppo di lavoro sulla scena del crimine incaricato dell’elaborazione di linee guida in materia di indagini forensi, che prevedono l’adozione di specifici protocolli per ciascun tipo di traccia e l’individuazione delle regole precauzionali da adottare per preservarne la genuinità.
L’occasione è stata propizia per ribadire che in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere della certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in presenza di altri elementi indizianti concordanti.
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale della sentenza del 2025 nel quale il giudice di legittimità pare voler mettere la parola fine al dualismo generato dalle diverse decisioni adottate dopo il caso Knox, per evitare un eventuale intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Pare di poter cogliere questa apprezzabile intenzione della Cassazione nella porzione motivazionale in cui i giudici spiegano che la contraria opinione di chi pretende la prova di una concreta contaminazione del dato tecnico, non persuade, in quanto l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, la cui eventuale incapacità di incidere sulla efficacia rappresentativa della stessa non può costituire onere gravante sull’indagato, soprattutto nella fase delle investigazioni e nei casi in cui l’esito dell’accertamento tecnico di parte rappresenti l’unica fonte a supporto della gravità indiziaria.
Non è in discussione la valenza probatoria dell’accertamento genetico, ormai ampiamente riconosciuta in considerazione dell’elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, ma la necessità di individuare metodologie di raccolta, conservazione e analisi comunemente accettate per la loro elevata capacità di limitare, e persino escludere, i pericoli di contaminazione e la necessità di non gravare l’imputato dell’onere, per altro non sempre facile, di dimostrare la concreta contaminazione o alterazione del dato tecnico.
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