“Il sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale prevista dall’ art. 605 c.p. non si esaurisce nella costrizione – attuata per compiere gli atti sessuali – prevista dall’ art. 609-bis c.p., ma si prolunga prima o dopo la suddetta costrizione. In altri termini, quindi, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale, come avvenuto nel caso di specie, stante la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abuso sessuale posti in essere dall’imputato ovvero la contestuale cessazione delle suddette condotte.”
A cura di Rocco Guttà (Avv. del Foro di Locri e componente del direttivo della Camera Penale di Locri)
La Corte Suprema di Cassazione affronta nuovamente il delicato rapporto tra i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di minori, definendo i confini del concorso e dell’assorbimento tra fattispecie di reato e l’autonomia del reato di rapina.Il caso, da cui ha origine la sentenza in commento, riguarda un minore nei confronti del quale la Corte d’Appello di Lecce – Sezione per i Minorenni- confermava la sentenza di primo grado per i reati di rapina, sequestro di persona e violenza sessuale, in concorso con altri ed ai danni di un coetaneo.Proposto ricorso davanti alla Corte di cassazione il difensore di uno dei coimputati deduceva, tra l’altro, il travisamento della prova, quanto all’affermazione della penale responsabilità in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 605,628 e 609 bis cod. pen. ed invocava l’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di violenza sessuale in quanto la privazione della libertà personale inflitta alla persona offesa si sarebbe esaurita nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale (dunque, non si sarebbe protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali), com’anche s’evincerebbe dalla narrazione diacronica degli eventi, offerta dalla vittima in sede di denuncia-querela: la violenza sessuale e la privazione della libertà personale sarebbero iniziate e cessate contemporaneamente con la contestuale entrata/uscita dai bagni della persona offesa e dell’imputato.Nella prospettazione difensiva, infatti, la limitazione di movimento nel tempo e nello spazio così come la violenza fisica perpetrata in danno della persona offesa, altro non rappresenterebbero se non le modalità esecutive necessarie al compimento del delitto di cui all’art. 609 bis.
Con un secondo motivo, in termini più generali e anche generici, riteneva che i contestati reati di sequestro di persona e rapina integrerebbero gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale.
La Suprema Corte, quanto al secondo motivo, lo riteneva inammissibile in quanto il ricorrente non si era confrontato con le motivazioni della Corte di Appello proponendo generiche doglianze senza specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. In ogni caso riteneva che la ricostruzione per come operata dalle sentenze di merito- doppia conforme- in punto di autonoma configurabilità del reato di rapina appariva coerente e corretta, peraltro in linea con il principio per il quale per la ipotizzabilità del reato complesso è necessario che la legge abbia operato la fusione in un’unica figura criminosa di fatti costituenti autonomi reati.
Quanto invece al primo motivo – dell’assorbimento del reato di sequestro di persona con quello di violenza sessuale- la Corte lo riteneva fondato sul rilievo che il comportamento dell’imputato – per quanto astrattamente idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 605 cod. pen., stante l’avvenuta privazione della libertà personale subita dalla persona offesa – è assorbito nella successiva e più grave condotta di violenza sessuale.
Infatti, aggiunge la Corte, il sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale prevista dall’art. 605 cod. pen. non si esaurisce nella costrizione – attuata per compiere gli atti sessuali – prevista dall’art. 609 bis cod. pen., ma si prolunga prima o dopo la suddetta costrizione.
In altri termini, quindi, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà persona della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale, come avvenuto nel caso di specie, stante la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abuso sessuale posti in essere dall’imputato ovvero la contestuale cessazione delle suddette condotte.
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