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La Seconda sezione penale, intervenuta sulla quaestio iuris al fine di comprendere se “la presenza verificata (dell’imputato) in sede di udienza preliminare conserva la sua efficacia anche nel successivo dibattimento”, ha enucleato il principio di diritto secondo cui «A seguito della riforma del processo in absentia attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), viene superata la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento propria del giudizio contumaciale, in favore di un sistema unitario che vede il dibattimento come prosecuzione dell’udienza preliminare, con la conseguenza che la verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato svolta in udienza preliminare si estende al dibattimento, senza necessità di ulteriori verifiche, fatte salve le norme sull’impedimento e sull’allontanamento. Verifiche che dovranno essere svolte, invece, nei giudizi introdotti senza udienza preliminare».

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Trento – Sezione Minorenni – dichiarava, con sentenza datata 24/10/2024, l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza, emessa in data 07/03/2024, dal Tribunale per i Minorenni di Trento poiché presentato, in violazione alla norma contenuta nell’art. 581 comma 1 quater c.p.p., da difensore d’ufficio dell’imputato assente non munito di procura speciale.

Ciò posto l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione eccependo preliminarmente la illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 quater, c.p.p. per contrasto con gli artt. 24,27 e 111 Cost..

Secondo la difesa, la norma in esame costituirebbe un vero e proprio ostacolo all’esercizio del diritto di difesa, sarebbe contraria alla presunzione di non colpevolezza, alla definitività dell’accertamento penale e lesiva del dettato costituzionale considerato che la Carta Costituzionale prevede espressamente “la possibilità della verifica di legittimità avverso i provvedimenti giudiziali”.

Ancora, secondo il ricorrente, la norma in esame sarebbe in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione considerata la irragionevole discriminazione introdotta tra l’imputato assente e quello presente (nel caso di specie, tra l’altro, non era possibile qualificare l’imputato come assente dal momento che lo stesso era comparso nel corso dell’udienza preliminare).

Con secondo motivo è stata eccepita:

  • la nullità della sentenza poiché, nonostante fosse stata ritualmente richiesta la trattazione orale del procedimento d’appello, la causa è stata trattata in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti;
  • la nullità della sentenza impugnata per violazione della norma contenuta nell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988, non avendo la Corte di appello ottemperato al proprio dovere di illustrare all’imputato il significato delle attività processuali che possono essere svolte in sua presenza né avrebbe indicato le ragioni (anche etico-sociali) fondanti la decisione di condanna;
  • la nullità della sentenza e la contestuale violazione della norma contenuta nell’art. art. 581, comma 1 quater, c.p.p. avendo i giudici erroneamente considerato l’imputato assente per tutto il processo di primo grado nonostante lo stesso fosse comparso e fosse stato dichiarato presente nel corso dell’udienza celebratasi in data 28/09/2022 davanti al G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Trento (situazione che avrebbe dovuto “qualificare” l’imputato come presente nel corso del giudizio di primo grado).

La Seconda Sezione, investita del gravame, l’ha reputato fondato sulla base delle seguenti argomentazioni.

I giudici di legittimità hanno, difatti, rilevato che l’imputato era comparso nel corso dell’udienza preliminare (e, conseguentemente, ne veniva dichiarata la presenza) e, nel corso della medesima, lo stesso veniva sentito dal Presidente del collegio rispetto al contenuto dei fatti contestatigli rendendo dichiarazioni. Ciò posto, dalla disamina contenutistica del verbale dell’udienza preliminare del 28/09/2022, l’imputato veniva indicato come “libero, presente”.

La quaestio iuris ruota attorno alla necessità di comprendere se “la presenza verificata (dell’imputato) in sede di udienza preliminare conserva la sua efficacia anche nel successivo dibattimento”.

Il superamento del c.d. “processo in contumacia” e il passaggio al c.d. “processo in absentia” ha avuto quale scopo quello di assicurare all’imputato il diritto a una partecipazione effettiva al proprio processo in modo che la sua assenza sia comunque frutto di una conoscenza effettiva (della pendenza del processo) e di una sua volontaria rinuncia.

Le presunzioni legali che hanno caratterizzato il processo contumaciale sono state censurate dalla Corte EDU. Di conseguenza, l’introduzione del processo in absentia ha determinato l’introduzione di verifiche sostanziali in ordine alla effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e alla volontà dello stesso di parteciparvi al fine di dare piena e concreta attuazione al diritto di difesa.

Orbene, al Capitolo III della Relazione illustrativa che ha accompagnato la predetta riforma, è stato affermato che “una volta compiuta in udienza preliminare la verifica della conoscenza effettiva e della volontaria rinuncia dell’imputato a comparire, <<è del tutto logico collegare a quell’udienza la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione>>”.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di superare la dicotomia sussistente tra udienza preliminare e dibattimento posto che nel c.d. “processo in contumacia” risultava una forzata duplicazione del controllo della costituzione delle parti (tra udienza preliminare e dibattimento). L’udienza preliminare, pertanto, costituisce “il momento qualificante del rapporto processuale con l’imputato” considerato che “in tale sede si compiono le verifiche necessarie circa la sua effettiva conoscenza del processo e la sua volontà di comparire”.

Accertata la consapevolezza dell’imputato di essere sottoposto a giudizio, non sussiste più la necessità di rinnovare tale verifica nelle fasi successive trattandosi di fasi costituenti la mera prosecuzione fisiologica del processo.

È chiaro, pertanto, che una verifica dell’assenza nel corso del dibattimento sarà necessaria in tutti i casi in cui non sia prevista l’udienza preliminare.

La norma contenuta nell’art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. è la “assoluta protagonista” in questo progetto di unitarietà del giudizio.

Difatti, il decreto di cui alla predetta norma deve indicare “il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”. Inoltre, la continuità precedentemente menzionata è confermata dal fatto che l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora attengono la “prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”. La parola “prosecuzione” è la forma più chiara dell’intentio legislatoris ossia quella “di continuare qualcosa di già iniziato”.

A ciò devesi aggiungere quanto previsto dalla norma contenuta nell’art. 484, comma 2 bis, c.p.p. che, a garanzia dell’unitarietà del giudizio, distingue due ipotesi:

  • celebrazione dell’udienza preliminare e contestuale controllo della presenza o meno dell’imputato;
  • mancata celebrazione dell’udienza preliminare e controllo da svolgersi “in limine al dibattimento”.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha enucleato il principio di diritto secondo cui «A seguito della riforma del processo in absentia attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), viene superata la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento propria del giudizio contumaciale, in favore di un sistema unitario che vede il dibattimento come prosecuzione dell’udienza preliminare, con la conseguenza che la verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato svolta in udienza preliminare si estende al dibattimento, senza necessità di ulteriori verifiche, fatte salve le norme sull’impedimento e sull’allontanamento. Verifiche che dovranno essere svolte, invece, nei giudizi introdotti senza udienza preliminare».

Ciò posto, nel caso di specie, l’udienza preliminare è stata celebrata il 28 settembre 2022 (ossia prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia) durante la quale veniva dichiarata la presenza dell’imputato. A seguito di vari rinvii, all’ultima udienza dell’11 ottobre 2023 veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio ossia quando la riforma Cartabia era già entrata in vigore.

Il problema, nella fattispecie concreta, è quello di comprendere se la riforma possa trovare o meno applicazione considerato che l’udienza preliminare è iniziata prima dell’entrata in vigore della riforma e si conclusa dopo.

In tale contesto, l’89, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022 (rubricato “Disposizioni transitorie in materia di assenza”), viene in aiuto agli operatori del diritto avendo disposto «1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».

Di conseguenza, in relazione ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, resta applicabile la vecchia disciplina “solo quando vi sia già stata una dichiarazione di assenza, mentre, negli altri casi, ossia quando sia stata dichiarata la presenza ovvero quando non sia stata ancora dichiarata l’assenza, si applica la nuova disciplina”.

Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte, deve trovare applicazione la nuova disciplina poiché l’imputato è stato dichiarato presente all’udienza del 28 settembre 2022 ossia prima dell’entrata in vigore della riforma.

L’errore commesso dalla Corte di appello è il frutto di un “effetto domino” dal momento che l’imputato:

  • è stato dichiarato presente alla prima udienza preliminare del 28 settembre 2022;
  • è stato dichiarato assente alle successive udienze dell’8 marzo 2023, dell’11 ottobre 2023, nel corpo del decreto di rinvio a giudizio e nell’intestazione della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, dalla disamina contenutistica dell’intestazione della sentenza di primo grado ha erroneamente evinto che l’imputato fosse stato assente davanti al Tribunale e ha, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal difensore d’ufficio privo di procura speciale.

Orbene, la comparsa e l’accertamento della presenza dell’imputato all’udienza del 28 settembre 2022 “non fa ritenere superata la presenza verificata e dichiarata alla prima udienza (ossia a quella del 28/09/2022), alla luce di quanto chiaramente stabilito dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., che così dispone: «salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»”.

Il dato letterale della norma è chiaro e i giudici di legittimità hanno stigmatizzato l’errore cui è incorsa la Corte di appello dal momento che “tale errata indicazione non può riverberarsi in danno dell’imputato, dovendo essa recedere a fronte della reale condizione processuale, così come verificatasi nel corso dell’udienza preliminare e nel rispetto degli artt. 420 e ss., cod. proc. pen.”.

L’applicazione errata della norma contenuta nell’art. 581, comma 1 quater, c.p.p. è stata, di conseguenza, frutto di una distorta lettura degli atti processuali e ha condotto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello su un dato erroneo (imputato assente).

Pertanto, l’emissione della sentenza nei confronti di un imputato da considerarsi presente e la errata declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale hanno indotto la Suprema Corte a disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza (stante l’avvenuta violazione dell’art. 581, comma 1 quater, c.p.p.) e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento per la celebrazione del giudizio.

 

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 31829/2025, ud. 10 settembre 2025

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