La Sesta sezione, intervenuta sull’annosa quaestio iuris afferente l’importanza assunta tanto dal rispetto dell’obbligo di motivazione quanto del principio di proporzionalità ai fini della corretta emissione del provvedimento cautelare reale, ha affermato che “Il necessario bilanciamento tra i diversi interessi in gioco impone, dunque, di “scongiurare” l’indebita compressione, lesione delle libertà fondamentali e il sacrificio “eccessivo” del diritto di proprietà, soprattutto se i beni appresi sono di proprietà della stessa vittima e/o di persone estranee al reato. Il sequestro dei beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve pertanto eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve essere realizzato in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione”.
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Il Tribunale del riesame de L’Aquila confermava un decreto di sequestro probatorio, emesso dal P.M., in relazione a un immobile di proprietà di un soggetto indagato dei reati previsti dagli artt. 375 e 373 c.p..
Il destinatario del provvedimento ricorreva per cassazione lamentando l’avvenuta violazione di legge dal momento che, in assenza delle esigenze cautelari normativamente previste, era stato comunque applicato il vincolo sul bene nonostante lo stato dei luoghi fosse cristallizzato tanto nel contenuto del verbale di ispezione quanto nel carteggio fotografico ad esso allegato. Inoltre, la misura applicata aveva determinato un indebito e ingiustificato sacrificio del diritto di proprietà dell’indagato non essendo stato indicato – nel corpo del decreto – un termine finale di efficacia e, nello specifico, non essendo stato calendarizzato l’esperimento giudiziale rispetto al quale la misura cautelare era strettamente correlata.
La Sesta sezione – investita del gravame – ha accolto il ricorso rispetto alla doglianza afferente il tema della corretta applicazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare reale applicata e il bene/interesse di rango costituzionale (diritto di proprietà) oggetto di sacrificio.
Punto centrale della quaestio iuris è che il principio di proporzionalità della misura cautelare, espressamente previsto all’art. 275, comma 3, c.p.p. per le misure personali, deve essere garantito anche in caso di applicazione di un vincolo sulla res. Ciò è dovuto dal fatto di voler tutelare – come sostenuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – il diritto di proprietà, ma soprattutto dal fatto di comprendere in quali casi il sacrificio di tale diritto possa ritenersi o meno necessario.
In tale direzione, assumono fondamentale rilievo due pronunciamenti della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui:
- “qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse” (cfr. sent. n 5876 del 28/01/2004);
- “il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive” ” (sent. n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548)
Di conseguenza, il rispetto dell’obbligo di motivazione (incombente tanto su chi richiede l’applicazione di una misura cautelare personale/reale quanto su chi la dispone) e, soprattutto, del principio di proporzionalità costituiscono i punti cardine per una corretta applicazione del vincolo cautelare. Il rispetto di tale ultimo principio – secondo autorevole giurisprudenza di legittimità sviluppatasi nella subiecta materia – è il presupposto fondamentale ai fini dell’emissione di un provvedimento cautelare sulla base di una corretta valutazione giudiziale. Il rapporto sussistente tra la necessità di applicare una misura cautelare reale e quella di tutelare il diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata è stato sottolineato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo. L’obiettivo – attraverso una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della intera disciplina di settore – è quello di evitare ogni forma di indebita compressione di un diritto costituzionale quale quello di proprietà soprattutto in tutti i casi in cui i beni (sottoposti a vincolo) appartengano alla vittima o, comunque, a persone totalmente estranee al reato.
La motivazione del provvedimento cautelare reale – come sostenuto dalle Sezioni Unite “Bevilacqua” – diventa il “cuore pulsante” del provvedimento medesimo poiché “le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, [vanno] esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche
sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato”.
Orbene, nel caso concreto, la Suprema Corte ha potuto constatare che tanto il provvedimento del P.M. quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame non hanno tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
L’assenza della calendarizzazione di una data per l’effettuazione dell’esperimento giudiziale si è risolta nella applicazione di un sequestro “a tempo indeterminato”, nonostante lo stesso fosse strettamente connesso all’espletamento dell’attività investigativa dianzi indicata.
In tale contesto è chiaro che, da una parte, l’organo inquirente e, dall’altra, l’organo deputato al controllo sulla legalità del decreto emesso (Tribunale del riesame) non hanno correttamente valorizzato il principio di proporzionalità della misura dal momento che “la omessa indicazione nel provvedimento genetico della durata del sequestro con mancata indicazione di un termine finale di efficacia si è tradotta in una evidente violazione del canone della necessaria proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il carattere meramente assertivo delle argomentazioni addotte (sia all’interno del decreto che dell’ordinanza) ha indotto la Sesta sezione a disporre l’annullamento senza rinvio tanto dell’impugnata ordinanza quanto del decreto di sequestro probatorio con conseguente restituzione del bene in questione all’avente diritto.
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