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La Sesta sezione, con la pronuncia in esame, ha rimarcato la differenza tra il reato di peculato e quello di appropriazione indebita aggravata rilevando che “il reato di peculato punisce l’appropriazione del bene abusando della sua disponibilità in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto dall’agente e non, semplicemente, l’appropriazione del bene “pubblico”, qualità che non determina la qualifica pubblicistica del soggetto agente. E’ stato – al tal riguardo – chiaramente affermato che, ai fini dell’attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente, e non già il carattere pubblico della “pecunia” (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453)

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Salerno, a conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, dichiarava la penale responsabilità di un soggetto accusato del reato di peculato per essersi appropriato – nella qualità di liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata (trattavasi di un consorzio) – della somma complessiva pari a 102.260 euro attraverso diversi prelievi effettuati nell’arco temporale intercorrente tra il 15 gennaio 2013 e il 24 novembre 2014 da un conto corrente intestato al consorzio.

L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra i vari motivi, l’inosservanza o erronea applicazione delle norme contenute negli artt. 314, 357 e 358 c.p. alla luce della qualifica ricoperta dall’accusato. Difatti, tutte le attività aziendali erano cessate con la messa in liquidazione del consorzio a far data dal 20.01.2012. A partire da tale evento, l’imputato (quale liquidatore) si era unicamente occupato dei rapporti di debito e di credito dell’ente. Tali rapporti erano di natura strettamente privatistica e non rilevava, in alcun modo, la presenza della P.A. quale creditore in alcuni rapporti ancora pendenti. A sostegno di tale tesi, il ricorrente allegava all’atto di gravame la sentenza emessa dalla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Campania – la quale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione al giudizio di responsabilità erariale instaurato a carico del ricorrente.

Inoltre, con distinto motivo di doglianza è stato dedotto il difetto di motivazione per avere la Corte di appello di Salerno totalmente ignorato il vizio precedentemente denunciato e già formulato nel corso del giudizio di secondo grado.

La Sesta sezione ha considerato fondato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni giuridiche.

La Suprema Corte ha preliminarmente evidenziato come nel caso di specie non fosse in discussione l’appropriazione da parte dell’imputato delle somme appartenenti al consorzio (alla luce di quanto statuito tanto dal giudice di primo che di secondo grado). Il problema, invece, era ed è da rinvenirsi nel fatto che la Corte territoriale ha erroneamente considerato la qualifica assunta del ricorrente come pubblicistica alla luce della natura pubblica delle somme in questione poiché provenienti dal M.E.F. e trattandosi di denaro a destinazione vincolata (il vincolo era strettamente connesso alla destinazione delle medesime all’esclusivo fine di soccorre le imprese a rischio finanziario).

Orbene, secondo la Sesta sezione i giudici del merito sono incorsi in errore poiché non è la provenienza del denaro sottratto a determinare la qualità del soggetto che opera all’interno dell’ente.

In tal senso, devesi rilevare che le condotte appropriative sono state poste in essere da un soggetto che, nella veste di liquidatore, aveva distratto le somme quando, ormai, il consorzio era fallito.

Tale evento (fallimento) aveva determinato un disallineamento definitivo tra le attività dell’ente e il motivo dell’erogazione da parte del M.E.F. (obiettivo di evitare il fallimento).

Questo perché “il reato di peculato punisce l’appropriazione del bene abusando della sua disponibilità in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto dall’agente e non, semplicemente, l’appropriazione del bene “pubblico”, qualità che non determina la qualifica pubblicistica del soggetto agente”. A tal riguardo, difatti, è stato perentoriamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “ai fini dell’attribuzione

della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente, e non già il carattere pubblico della “pecunia” ” (cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453).

In tema di reati contro la P.A., ad esempio, la qualifica di incaricato di pubblico servizio assunta dal dirigente di una società “in house” (la quale presenti la natura di impresa pubblica e una forma giuridica di stampo squisitamente privatistico) è strettamente connessa e limitata alle sole attività riconducibili all’effettuazione del servizio pubblico o di attività che si pongano con quest’ultimo in rapporto di ausilio o di strumentalità (cfr. Sez. 6, n. 23910 del 03/04/2023, Ciccinnarra).

Se così è, il ricorrente non rivestiva alcuna qualifica pubblicistica al momento della commissione delle condotte appropriative delle predette somme.

La Suprema Corte ha, pertanto, riqualificato il reato ascritto all’imputato da peculato ad appropriazione indebita aggravata – ex art. 61 n. 11 c.p. – stante l’assenza di una qualificazione pubblicistica del ruolo svolto dal ricorrente al momento della sottrazione del denaro.

La riqualificazione giuridica del fatto ha indotto la Sesta sezione a dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione (stante l’avvenuto decorso del termine massimo prescrizionale) e a disporre, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

 

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 30782, anno 2025, ud. 08.07.2025

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