“Ai fini della sussistenza dell’aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell’episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione”.
A cura di Rocco Guttà (Avv. del Foro di Locri e componente del direttivo della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Bari confermava la condanna dell’imputato per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi in danno della madre con ripetute e violente richieste di consegna di somme di denaro, seguite da reazioni violente e aggressioni fisiche culminate in un episodio nel corso del quale la strattonava, la spintonava e le sferrava calci, fatto avvenuto alla presenza della nipotina di sette anni.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando, per il tema che qui interessa, l’ erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 572, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui i giudici di appello avevano confermato la sussistenza dell’aggravante di avere commesso il fatto in presenza di una persona minore in relazione ad un unico episodio al quale aveva assistito la minore e, dunque, della carenza di abitualità della condotta che, ai fini della integrazione del reato, non si risolve nella gravità in sé dell’episodio che ha comportato la necessità di sostegno psicologico alla bambina.
In sostanza l’imputato non contestava il giudizio di colpevolezza ma la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen., per avere commesso, alla presenza della minore, un unico fatto, che seppur comportava per quest’ultima un sostegno psicologico difettava in ogni caso della necessaria abitualità per l’integrazione dell’aggravante.
La Suprema Corte, in relazione all’aggravante de qua, riconosceva che la questione era, per vero, controversa anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si registravano due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, avallato da talune recentissime pronunce di legittimità, si riteneva che per configurare l’aggravante fosse necessario che il minore avesse assistito a più condotte maltrattanti, in ragione del carattere abituale del reato.
Un diverso indirizzo ermeneutico ai fini dell’integrazione della suddetta aggravante, ha ritenuto sufficiente anche un solo episodio, purché idoneo a provocare un concreto pregiudizio alla serenità e allo sviluppo del minore, soggetto vulnerabile e portatore di un interesse diretto alla tutela.
Questo secondo orientamento è quello condiviso dalla sentenza in commento.
I motivi della condivisione di questo secondo orientamento vengono spiegati dalla Suprema Corte attraverso un articolato ragionamento che prende le mosse sia dalle modifiche legislative dell’articolo 572 c.p. e dei principi per come delineati dalla stessa giurisprudenza di legittimità che aveva distinto l’ambito operativo della “violenza assistita” o della “violenza percepita”, qualificabile come maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., dalle ipotesi, invece, rientranti nell’aggravante del fatto commesso “in presenza” di un minore di anni diciotto, di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen.; sia in relazione ai contenuti della Convenzione di Istanbul del 2011 e sia poi fondamentalmente dalla legge del 19 luglio 2019, n. 69- cd codice rosso- e dall’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’articolo 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen. alla stregua della quale, “stante la natura abituale del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge”.
A giudizio della Suprema Corte, l’interpretazione che richiede l’abitualità della esposizione alla violenza domestica si traduce, rispetto alla più risalente interpretazione della circostanza di cui all’art. 61, comma 1-quinquies, cod. pen., in un “arretramento” della soglia di punibilità, a svantaggio della vittima, in netto contrasto con la finalità – di avanzamento della tutela – che costituisce il fondamento della legge n.69 del 2019 e che, al comma quinto dell’art.572 cod. pen., ha positivizzato, attribuendogli la veste di persona offesa dal reato, la persona del minore che assiste ai maltrattamenti.
In realtà, secondo la suprema Corte la polarizzazione dell’interpretazione giurisprudenziale sul “numero” degli episodi – ne è sufficiente uno o, non basta uno, ma ne occorrono molti – rischia di dequotare la complessa evoluzione giurisprudenziale che si era registrata in materia di maltrattamenti in famiglia cd. assistiti, concentrando l’attenzione su un dato meramente formale (quello della presenza) o su quello letterale del lemma “fatto” (che evoca la natura abituale del reato di maltrattamenti), trascurando, tuttavia, che il reato di maltrattamenti in famiglia è strutturato e tipizzato, quale reato di pura condotta, in chiave di pericolo astratto e in ragione della realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) consumata in ambito familiare e, quindi, non solo in danno della persona che ne subisce gli effetti diretti – per lo più la donna – ma anche della comunità familiare e, soprattutto, dei figli minori che assistono, più o meno continuativamente, a condotte di violenza e sopraffazione.
Riteneva quindi che il caso sottoposto al suo esame offriva uno spunto significativo per segnalare il limite della interpretazione secondo cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art 572 cod. pen., non è sufficiente la presenza del minore ad uno solo degli episodi attraverso i quali si è realizzata la condotta di maltrattamenti essendo, invece, necessaria la ricorrenza di una pluralità di episodi.
Non è contestato, infatti, che la minore presente all’episodio, che non coabitava stabilmente con la nonna pur trovandosi frequentemente presso la stessa, ha riportato un disagio psicologico, che ha richiesto la somministrazione di cure psicologiche.
Né è contestato che tale episodio ha inciso anche sulla vita di relazione della bambina, che rifiuta di recarsi a casa della nonna, il che è di particolare rilevanza, tenuto conto che la vita di relazione di un minore si svolge, prevalentemente, in ambito familiare.
Affermava quindi la Suprema Corte, che a fronte di simili fatti di reato, ai fini della sussistenza dell’aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell’episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione.
A giudizio della Corte Suprema, la nozione di “fatto” dell’aggravante di cui all’art. 572 comma 2 c.p., deve essere intesa in chiave di lettura “sostanziale”: nel senso che ciò che rileva non è la serialità degli eventi, bensì la loro capacità lesiva.
Pretendere la reiterazione significherebbe subordinare la protezione del minore a una soglia quantitativa, ignorando il possibile impatto qualitativo e immediato che un singolo episodio può generare sulla psiche del soggetto fragile.
In definitiva afferma che, ai fini della sussistenza dell’aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell’episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione.
Si tratta evidentemente di una sentenza che si spinge oltre il formalismo ed afferma il primato della tutela effettiva perché ancorandosi alla materialità dell’abitualità, priverebbe di effettività la protezione del minore rispetto a un singolo episodio di violenza pur se altamente impattante.
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