“Con l’atto di gravame è possibile chiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche in difetto della richiesta nel primo grado di giudizio non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell’imputato il subprocedimento di cui all’art. 545 -bis, cod. proc. pen.”.
A cura di Rocco Guttà (Avv. del Foro di Locri e componente del direttivo della Camera Penale di Locri)
L’imputato per il tramite del suo difensore ha impugnato la sentenza della corte del merito che aveva confermato la condanna per la violazione dell’articolo 75 del DPR 309/90. La doglienza era collegata al rigetto dell’avanzata subordinata di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell’art. 545-bis, cod. proc. pen.
A giudizio del difensore la Corte distrettuale aveva, in violazione della legge, rigettato la subordinata assumendo che la relativa richiesta si sarebbe dovuta proporre al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo pendeva all’atto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto il menzionato art. 545 -bis e che, all’art. 95, ha previsto l’applicazione della relativa disciplina anche ai processi allora in corso e non essendo ciò avvenuto, l’imputato non avrebbe potuto dedurre la questione in sede di gravame.
La Suprema Corte, in primis, ha inteso specificare che diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in discussione non viene l’applicazione della disciplina transitoria ed a quale giudice se ne dovesse fare richiesta. Non si tratta, cioè, di stabilire se, pendendo il processo in primo grado all’atto della entrata in vigore del citato art. 95, l’istanza dovesse essere necessariamente presentata al giudice procedente o potesse essere proposta anche nel giudizio di appello.
La questione controversa, piuttosto, è quella inerente la possibilità o meno di avanzare la richiesta per la prima volta con l’atto d’appello, quando, cioè, essa non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado, e dunque se l’imputato possa dolersi, sostanzialmente, della mancata determinazione officiosa in tal senso da parte di quel giudice.
Precisava altresì – e diversamente per il ricorso per cassazione- che non vi è alcuna disposizione, nel codice di rito, che vincoli l’appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive da lui rassegnate al giudice di primo grado o, comunque, alle questioni già sottoposte a tale giudice.
Ne consegue al giusto dire della Suprema Corte, che, a prescindere dalla relativa disciplina transitoria, e non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell’imputato il subprocedimento di cui all’art. 545 -bis, cod. proc. pen., legittimamente può essere censurato con l’atto d’appello il mancato esercizio officioso, da parte del primo giudice, del relativo potere discrezionale, chiedendosi al giudice del gravame di porvi rimedio attraverso una decisione sul punto.
In conclusione e ritenuto che mancava nella sentenza gravata una valutazione sull’esistenza o meno dei presupposti per l’accesso dell’imputato all’applicazione delle pene sostitutive, la sentenza impugnata era annullata con rinvio al giudice d’appello perché provveda sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis, cod. proc. pen.
Cass. pen., sez. VI, ud. 14 ottobre 2025 (dep. 6 novembre 2025), n. 36077
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