La sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. costituisce prova dei fatti storici in essa accertati, mentre gli elementi istruttori di quel giudizio, anche quando siano stati testualmente trascritti nella sentenza acquisita, possono essere impiegati soltanto nel rispetto delle regole relative alla utilizzabilità delle prove formate in altro procedimento. (Fattispecie relativa alla censurata utilizzazione nel procedimento “ad quem” della perizia di trascrizione delle intercettazioni espletata nel giudizio “a quo”, senza che ne fosse stata disposta l’acquisizione, reputandosi sufficiente la sua integrale trasposizione nella sentenza acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.).
A cura di Giuseppe Calderazzo Avv. del Foro di Locri (Vicepresidente del direttivo della Camera Penale di Locri)
- La complessa vicenda – relativa ad un omicidio con occultamento del cadavere e connessi reati sulle armi – ha visto coinvolti due fratelli che hanno effettuato scelte processuali diverse (l’uno l’ordinario l’altro l’abbreviato) conclusisi, per quel che ci occupa, con esiti diversi. In particolare la difesa, con il primo motivo di ricorso, lamenta l’utilizzabilità della perizia trascrittiva delle conversazioni intercettate disposta ed effettuata nel separato procedimento celebratosi, con rito abbreviato, nei confronti dell’altro fratello coimputato del ricorrente e definito con sentenza dì condanna divenuta irrevocabile. Ed invero la Corte di merito, senza aver disposto l’acquisizione, aveva utilizzato tra gli elementi a carico una captazione alla quale era stata attribuita importanza cruciale, sul piano indiziario, in quanto apprezzata alla stregua di una vera e propria confessione stragiudiziale resa dai due fratelli imputati, reputando erroneamente sufficiente che la trascrizione fosse stata incorporata nella sentenza irrevocabile di condanna e, in sostanza, violando il disposto dell’art. 238 bis cpp.
- La Corte di cassazione ha annullato la sentenza ritenendo fondata la censura.
2.1 Ricorda la Corte che l’art. 238-bis del codice di rito, col circoscrivere l’utilizzabilità dell’acquisizione delle sentenze irrevocabili “ai fini della prova del fatto in esse accertato”, limita all’avvenuto accertamento e ad i connessi rilievi critici l’impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia che, però, non è assoluta tant’è che la disposizione aggiunge che occorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino, perché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta. E’ chiaro insomma che la disposizione non consente un ingresso improprio nel procedimento delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all’accertamento. Né, continua la Corte, la conclusione può mutare a seconda che, data la tecnica di motivazione di cui ci si è valsi, l’elemento probatorio sia stato semplicemente richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile. In ogni caso, l’ingresso nel procedimento ad quem dell’elemento, che preluderebbe ad una sua utilizzazione ulteriore, costituirebbe una vistosa deroga a tutte le altre norme sull’acquisizione e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio da doversi quanto meno dubitare della compatibilità costituzionale di una opposta lettura.
In questa ottica è evidentemente erronea la interpretazione offerta dalla Corte territoriale della disposizione di cui si discute. Ed infatti, nell’utilizzare la perizia disposta nel parallelo procedimento celebratosi con il rito abbreviato sol perché riprodotta nella sentenza irrevocabile di condanna del coimputato acquisita ai sensi dell’art. 238 bis cpp, i giudici dell’appello hanno implicitamente – ma anche illogicamente – presupposto che la norma appena citata consenta il reimpiego nel procedimento ad quem degli elementi probatori utilizzati nel processo a quo, se definito con sentenza irrevocabile nella quale detti elementi siano riportati.
Interpretazione che la Suprema Corte – per quanto detto – non condivide affatto e che nel caso specifico schiude anche a un conseguenziale vizio della motivazione.
2.2 Ed invero, secondo la costante lezione di legittimità, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. È stato, in particolare, precisato che il giudice, qualora si discosti dalle conclusioni del perito, è tenuto a motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici.
Principi in realtà elusi nella motivazione della sentenza di appello che, oltre a lasciare insoluti i quesiti relativi all’esatta modalità esecutiva dell’omicidio, al luogo di occultamento ed all’arma utilizzata, ha illogicamente valorizzato, malgrado i rilievi della difesa, la trascrizione del consulente del Pm che ricalcava di fatto – alla stregua di quanto parallelamente riportato in esame dai testi di p.g. – il testo del brogliaccio elaborato dalle forze di polizia. Un metodo che la Suprema Corte ritiene privo di affidabilità scientifica nella misura in cui la rilettura delle conversazioni a mezzo del raffronto col brogliaccio porta in sé – come notoriamente denunciato nella manualistica di linguistica forense – pericolo concreto di un “inquinamento percettivo” costituito dalle aspettative di ascolto rispetto al testo preconfezionato.
E in quest’ottica la Corte di Cassazione ha puntualmente evidenziato come a proposito della “scelta di campo” in favore della consulenza dell’incaricato dal Pubblico ministero, i giudici del gravame, da un lato, hanno osservato, con l’utilizzo dell’avverbio “evidentemente”, di sapore genericamente assertivo, che detto consulente, appunto “evidentemente”, sarebbe riuscito, diversamente dal perito, a ridurre al minimo i rumori di fondo prodotti dall’audio di un televisore sempre acceso; dall’altro, hanno giustificato tale preferenza in quanto suffragata dalla successiva trascrizione della conversazione controversa, per come eseguita dai periti nominati nel processo parallelo a carico del coimputato: avvalendosi, dunque, di un atto che, per quanto sopra già evidenziato, non avrebbe potuto essere acquisito solo perché incorporato nella sentenza irrevocabile di condanna del coimputato, a sua volta recepita nel presente procedimento ai sensi dell’art. 238 bis cpp. Non solo, ma, ancora una volta ricorrendo all’avverbio “evidentemente”, quale comoda scorciatoia motivazionale, i suddetti giudici territoriali hanno ritenuto, lapidariamente, i periti nominati nel separato processo “più capaci ed esperti rispetto a quelli nominati nel corso del primo grado” del processo a carico dell’odierno ricorrente. Con ciò sottraendosi ai precisi oneri motivazionali che la giurisprudenza di legittimità impone al giudice di merito circa le ragioni della sua scelta tra i vari elaborati redatti dagli specialisti.
Tutte ragioni che hanno imposto l’annullamento della sentenza.
Cass. Pen. sez. 1 ud. del 23/06/2025 (dep. 09/09/2025) n. 30445
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