3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

In tema di nullità, sebbene la violazione dell’art. 477, comma 1, c.p.p., come modificato dal d.lg. n. 150/2022, non sia presidiata da sanzioni di natura processuale, nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., laddove sia ravvisabile un’ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell’imputato, tutelati dall’ art. 6, par. 3, lett. c), Cedu. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto affetta da nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, la sentenza di primo grado pronunciata all’udienza, proveniente da precedente rinvio, fissata per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia dell’imputato, sostituito con difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.).

A cura di Rocco Guttà  (Avv. del Foro di Locri e  componente del direttivo della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Asti e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato l’imputato per la violazione degli artt. artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che, all’udienza del 27 febbraio 2023, il giudice, rilevata la propria incompetenza, rinviava il processo per la sola calendarizzazione al 9 ottobre 2023, dando atto a verbale che “non si procederà alla discussione”; il difensore, pertanto, decideva di non comparire all’udienza, in cui, per contro, il processo veniva deciso – come di seguito appreso dal difensore, che aveva contattato la cancelleria del Tribunale – ciò che integra una lesione dei diritti di difesa.

La Suprema Corte, si osservava che l’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha espressamente previsto il calendario delle udienze.

Una volta adottato, il calendario non è più un atto “neutro”, ma uno strumento organizzativo, il quale, “produce l’effetto di prenotare per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite, con l’indicazione dell’attività che dovrà essere svolta”.

In altri termini, il calendario ha un effetto vincolante per tutte le parti del processo con riferimento sia alla data dell’udienza, sia all’attività che in essa deve svolgersi.

Nondimeno, precisa la corte di legittimità, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un’ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell’imputato.

Emblematico, afferma la corte, è in tal senso, proprio il caso in esame: il giudice aveva disposto il rinvio dell’udienza al 9 ottobre 2023 “per la sola calendarizzazione del processo”, con la precisazione che pertanto non si procederà a discussione; viceversa, in quell’udienza non solo è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale, ma si è proceduto alla discussione e alla decisione in assenza del difensore di fiducia.

Nella vicenda qui al vaglio, si è quindi in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento per come già precisato dalle sez. un. nr. 36258 del 24/05/2012, ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente e ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni assunte dal giudice ai sensi dell’art. 477, comma 1, cod. pen., non ha perciò potuto svolgere la propria attività nell’udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo.

L’imputato, pertanto, è stato conculcato dal diritto di essere assistito dal difensore di fiducia a causa della violazione del principio di lealtà processuale, ciò che integra una nullità riconducibile nella previsione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: discussione avvenuta in un’udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia. E si tratta di nullità regolarmente eccepita dal difensore perché si è verificata nel giudizio di primo grado e rilevata con i motivi di appello.

La Suprema Corte come ovvio, ha ritenuto che l’eccita nullità travolge sia la sentenza di primo grado, che quella impugnata, le quali ha perciò annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

 

Cassazione penale, sez. III, 07/10/2025, n. 36075

potrebbero interessarti…

il blog della camera penale di locri

Gli approfondimenti…

Misure di prevenzione

separazione delle carriere

Indagini e Investigazioni scientifiche

separazione delle carriere

Diritto penale militare

separazione delle carriere

E-learning

separazione delle carriere

Comunicati

separazione delle carriere

Eventi

eventi della camera penale di locri

Iniziative

separazione delle carriere

Moduli

separazione delle carriere

La nostra Storia

separazione delle carriere

News dalle Sezioni Unite

…entra

news dalle sezioni unite

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui