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La Seconda sezione, con la sentenza in esame, è tornata a occuparsi del tema della utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti evidenziando come “alle dichiarazioni autoindizianti rese da testimone “semplice” consegue l’interversione dello statuto della prova dichiarativa, sicché il verbale del dichiarante che si accusa deve essere interrotto; devono essere somministrati gli avvisi e, se il dichiarante intende non avvalersi del diritto al silenzio, i contenuti dichiarativi devono essere valutati nel rispetto delle regole codicistiche (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti e capacità dimostrativa attenuata delle dichiarazioni eteroaccusatorie). Di contro, se il verbale non viene interrotto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes in applicazione non solo del disposto dell’art. 63 cod. proc. pen., ma anche dell’art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., che definisce lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto, che è operativo ogni volta che a carico di chi dichiara emergano indizi di reità, a nulla rilevando che la fonte degli indizi sia lo stesso dichiarante, ed essendo indifferente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, evento formale che non incide sulla qualifica “sostanziale” del dichiarante”.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di un uomo appartenente all’Arma dei Carabinieri siccome accusato del reato di usura e dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’imputato, per il tramite del difensore, presentava ricorso per cassazione deducendo – tra i vari motivi -violazione di legge e vizio di motivazione e lamentando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa tanto in fase investigativa quanto in quella dibattimentale. Difatti, secondo la difesa, l’escusso aveva ammesso di aver pagato delle somme di denaro in favore dell’imputato per non subire controlli in relazione al materiale pirotecnico dallo stesso detenuto. Di tal che, pur in presenza di dichiarazioni autoindizianti in ordine alla consumazione del reato ex art. 319 quater c.p., il verbale non veniva interrotto e il dichiarante non veniva, conseguentemente, sentito in qualità di indagato/imputato di reato connesso. Le predette dichiarazioni sono state parimenti utilizzate dal giudice di primo grado nonostante il Tribunale avesse rilevato come a carico della p.o. sussistessero effettivamente gravi indizi in relazione al reato previsto dall’art. 319 quater c.p..

Con altro motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione operata dai giudici del merito (sia di primo che di secondo grado) con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla p.o. che – pur essendo evidentemente qualificabile come “indagato di reato connesso” – veniva escussa violando le regole previste dalla norma contenuta nell’art. 192, comma 3, c.p.p..

La Seconda sezione, investita del gravame, lo accoglieva rilevando come la quaestio iuris, oggetto del presente caso giudiziario, ruotasse attorno alla “violazione dello statuto che definisce la formazione della prova dichiarativa di un dichiarante “tipico”, ovvero l’indagato di reato connesso o collegato”.

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come l’inutilizzabilità, quale massima sanzione processuale, è riservata ai soli casi in cui sia stata accertata una violazione dei divieti imposti dal codice di rito. In caso di prova tipica, l’assunzione deve avvenire nel rispetto del codice e se la stessa prova non può essere inquadrata – in alcun modo – nella categoria delle prove atipiche è necessario dichiarare l’inutilizzabilità della medesima.

Punto cardine della giurisprudenza di legittimità è che la prova dichiarativa è da ritenersi inutilizzabile solo se raccolta violando la legge dal momento che non sussiste violazione quando l’elisione ha ad oggetto “una regola non definitoria, ma accessoria”.

In tal senso, particolarmente interessante è quanto sancito dalle Sezioni Unite secondo le quali “quando le dichiarazioni del propalante provengono da imputato di reato connesso o collegato al fatto per cui si procede, le dichiarazioni in parola assunte senza la somministrazione degli avvisi e l’assistenza del difensore sono inutilizzabili” (cfr. Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti).

Lo statuto assunto dal dichiarante – il quale sia indagato/imputato per un reato connesso o collegato – trova il suo fondamento giuridico nella necessità di dare piena tutela ad una serie di diritti fondamentali quali il diritto del dichiarante a non autoaccusarsi e il diritto degli accusati ad ottenere (da chi giudica) un vaglio molto rigoroso delle dichiarazioni rese dalle persone “potenzialmente coinvolte nel fatto criminoso”. La soluzione giuridica è stata quella di prevedere il diritto al silenzio per il dichiarante coinvolto nel fatto, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie, l’insufficienza delle dichiarazioni eteroaccusatorie ad assumere piena forza probatoria in assenza di quei riscontri individualizzanti previsti dall’art. 192, comma 3, c.p.p..

Pertanto, secondo la Seconda sezione, “non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie, perché già indiziato aliunde” posto che “il principio affermato dalle Sezioni Unite, per quanto espresso con riferimento al dibattimento, è di portata generale e deve ritenersi esteso anche alla fase delle indagini, quando è in predicato l’utilizzabilità delle dichiarazioni nei procedimenti cautelari o a prova contratta”.

Diverso è il caso in cui l’emersione degli indizi avvenga nel corso della testimonianza di un soggetto che – escusso inizialmente nella qualità di teste neutro – renda dichiarazioni autoaccusatorie. Queste ultime non saranno utilizzabile contro chi le ha rese, ma sono utilizzabili contro terzi.

Questo perché dalla disamina contenutistica della norma contenuta nell’art. 63, comma I, c.p.p. è possibile evincere che “le dichiarazioni utilizzabili contro i terzi sono esclusivamente quelle “precedenti” all’emersione degli indizi a carico del dichiarante, ma non quelle “successive” ”.

Il ragionamento opposto non sarebbe condivisibile dal momento che “non sarebbe ragionevole una differenziazione della capacità degli indizi di conformare la prova dichiarativa a seconda che provengano da chi si accusa o aliunde (e questa sarebbe la conseguenza se si ritenesse che anche le dichiarazioni successive alle dichiarazioni autoindizianti possano essere utilizzate nei confronti dei terzi)”.

Alla luce delle argomentazioni sovraesposte, la Seconda sezione ha enucleato il principio di diritto secondo cui << alle dichiarazioni autoindizianti rese da testimone “semplice” consegue l’interversione dello statuto della prova dichiarativa, sicché il verbale del dichiarante che si accusa deve essere interrotto; devono essere somministrati gli avvisi e, se il dichiarante intende non avvalersi del diritto al silenzio, i contenuti dichiarativi devono essere valutati nel rispetto delle regole codicistiche (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti e capacità dimostrativa attenuata delle dichiarazioni eteroaccusatorie). Di contro, se il verbale non viene interrotto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes in applicazione non solo del disposto dell’art. 63 cod. proc. pen., ma anche dell’art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., che definisce lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto, che è operativo ogni volta che a carico di chi dichiara emergano indizi di reità, a nulla rilevando che la fonte degli indizi sia lo stesso dichiarante, ed essendo indifferente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, evento formale che non incide sulla qualifica “sostanziale” del dichiarante >>.

Nel caso di specie, di conseguenza, la violazione dei principi di diritto sopraindicati ha indotto la Suprema Corte a disporre l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza al fine di permettere ad un’altra sezione della Corte di appello di Napoli di valutare la consistenza del compendio probatorio nel rispetto del dictum della Seconda sezione.

 

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 33207, Anno 2025, ud. 11/09/2025

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