3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha ribadito che “in tema di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa – funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall’art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall’art. 58, primo comma, l. 689 del 1981 e succ. mod. – che tenga in conto anche le potenzialità di reinserimento attivo intrinseche nelle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive diverse da quelle carcerarie, così da procedere all’individuazione, anche qualitativa, della pena più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati”.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Vercelli che aveva accertato la penale responsabilità di una donna accusata del delitto di tentato furto condannandola alla pena di 2 mesi di reclusione previo riconoscimento del giudizio di equivalenza tra la contestata aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede e la circostanza della tenuità del danno (trattavasi, nel caso di specie, del furto di generi alimentari per un valore totale di 62 euro).

L’imputata, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando – tra i vari motivi –violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma contenuta nell’art. 20 bis c.p..

Secondo la ricorrente, la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe stata viziata dal fatto che l’avvenuto diniego della pena sostitutiva si sarebbe unicamente incentrato sulla valutazione dei precedenti penali della stessa senza considerare la effettiva misura della pena concretamente irrogata (nel caso di specie pari a 2 mesi di reclusione).

La Quinta sezione, investita del gravame, lo ha accolto rilevando l’importanza del ruolo assunto dal giudice del merito in materia di sanzioni sostitutive dal momento che il decidente “in sede di condanna dell’imputato è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022”.

Di conseguenza, la sussistenza di precedenti penali non può condurre automaticamente al diniego della richiesta della pena sostitutiva poiché la pena sostitutiva (come quella – nel caso concreto – del lavoro di pubblica utilità) può costituire un utile rimedio volto ad assicurare la rieducazione del reo.

Il lavoro di pubblica utilità è, difatti, una delle forme più idonee di reinserimento sociale (soprattutto se, come nel caso di specie, il motivo del delinquere sia stato determinato da mere esigenze di sostentamento).

Ciò vuol dire che il diniego fondato sull’elevato rischio di recidivanza deve essere oggetto di specifica motivazione che dia conto delle ragioni dell’inefficacia della pena sostitutiva in esame.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sull’importanza assunta dal lavoro di pubblica utilità quale occasione concreta “di reinserimento attivo in un contesto latamente lavorativo” con effetti più penetranti (dal punto di vista rieducativo) della pena detentiva.

E’ proprio su tale direttrice che si inserisce l’insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 139 del 2025, ha ribadito l’importanza della riforma che ha avuto quale scopo fondamentale quello di “configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale”. L’intenzione e l’obiettivo del legislatore sono stati quelli di prevedere (nei casi di minor disvalore sociale) una diversificazione della natura delle pene “irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato” al fine di dare concreta attuazione al principio di prevenzione generale e speciale.

Questo perché il principio di proporzione della pena deve trovare corretta applicazione non solo attraverso un’adeguata valutazione del grado di offensività della condotta e di colpevolezza del reo, ma anche in relazione al trattamento sanzionatorio da irrogare. Ciò sarà possibile solo se il giudice della cognizione abbia tenuto adeguatamente conto della personalità del reo e della pena che potrà essere qualificata come più idonea al reinserimento sociale del medesimo e al contenimento del pericolo di recidiva dello stesso.

La funzione rieducativa, come sostenuto dalla Corte costituzionale, è “coessenziale al volto costituzionale della pena, nell’ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata ‘sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)’, qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto)”.

La natura coessenziale della funzione rieducativa della pena non può costituire, però, la sola ed esclusiva finalità della pena che verrà irrogata. Difatti, come sostenuto dal Giudice delle leggi, “il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati – a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale”.

Le rilevanti considerazioni della Quinta sezione (che ha fatto proprio l’insegnamento della Corte costituzionale in materia) hanno un fine preciso ossia quello di ribadire il delicatissimo ruolo del giudice della cognizione nel momento in cui lo stesso è chiamato a valutare la prognosi di efficacia (o di non efficacia) della pena sostitutiva.

La sussistenza di precedenti penali costituisce senza dubbio uno degli elementi potenzialmente ostativi all’accesso al trattamento sanzionatorio diverso dalla pena detentiva, ma non può costituire il solo ed esclusivo motivo per il respingimento della richiesta. Questo perché “in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte”.

L’acritico e automatico richiamo ai precedenti penali non può essere un motivo idoneo e sufficiente al rigetto della richiesta di accesso a una pena sostitutiva ex art. 20 bis c.p..

L’obiettivo è quello di evitare irragionevoli automatismi che possano inficiare le basi costituzionali che sorreggono la pena in ogni sua sfumatura e finalità.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Quinta sezione ha enucleato il principio di diritto secondo cui “in tema di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa – funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall’art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall’art. 58, primo comma, l. 689 del 1981 e succ. mod. – che tenga in conto anche le potenzialità di reinserimento attivo intrinseche nelle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive diverse da quelle carcerarie, così da procedere all’individuazione, anche qualitativa, della pena più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati”.

Da tali conclusioni è conseguito necessariamente l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per un nuovo giudizio limitatamente al diniego della pena sostitutiva.

 

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 34243 Anno 2025, Ud. 26/09/2025

potrebbero interessarti…

il blog della camera penale di locri

Gli approfondimenti…

Misure di prevenzione

separazione delle carriere

Indagini e Investigazioni scientifiche

separazione delle carriere

Diritto penale militare

separazione delle carriere

E-learning

separazione delle carriere

Comunicati

separazione delle carriere

Eventi

eventi della camera penale di locri

Iniziative

separazione delle carriere

Moduli

separazione delle carriere

La nostra Storia

separazione delle carriere

News dalle Sezioni Unite

…entra

news dalle sezioni unite

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui